16 MAG 2022 Il servizio di bike sharing, con abbonamento tramite App e pagamento elettronico, non può essere esentato dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e trasmissione dei dati alle Entrate (Agenzia Entrate – risposta di consulenza giuridica 13 maggio 2022, n. 5).
L’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano “gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.”, realizzando di fatto un servizio complesso.
I servizi di bike e car sharing non sono quindi equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica ai sensi del D.M. 10 maggio 2019.
Ne deriva che è previsto l’onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.
I dati dei corrispettivi derivanti dal servizio di bike sharing sono quindi oggetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate in base all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ed inoltre, è possibile procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.