04 LUG 2022 Definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 e modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253453)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework).
La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.
Per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.
Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta, con il provvedimento in oggetto è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.