30 MAG 2022 Il soggetto disabile acquirente di un’auto, per fruire dell’Iva al 4%, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate – risposta 30 maggio 2022 n. 313).
L’art. 1, L. n. 97/1986, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 8, co. 3, L. n. 449/1997, ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’art. 50, co. 1, L. n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis, D.L. n. 124/2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4%.
L’art. 30, co. 7, L. n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.
Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:
– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.