24 GIU 2022 È stato firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento 24 giugno 2022, n. 236366 che definisce la percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai beneficiari.
L’agevolazione in oggetto è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I crediti di importo superiore a 150 mila euro sono utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia, questi crediti potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”.