13 mag 2022 L’Inps comunica che, la procedura UNICARPE è stata aggiornata per consentire la definizione delle domande di pensione per i soggetti con almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. Inoltre, è possibile gestire il conto e liquidare le pensioni anche dei soggetti iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976).
Alla pensione in parolapossono accedere, se si trovano nelle condizioni dettate dalla norma, i lavoratori:
– Dipendenti;
– Autonomi;
– Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;
– Gestione separata;
– Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.
I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
In fase di istruttoria la procedura analizza il conto e si collega alla base dati IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) – per impostare in automatico la natura giuridica del datore di lavoro. L’informazione deve essere inserita manualmente in tutti i casi in cui la matricola aziendale dell’ultimo datore di lavoro non è presente negli archivi di Anagrafica Unica.
La prima decorrenza utile è 2 aprile 2022. La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle PA ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, se il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle PA e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti della PA il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per consentirne l’individuazione, le pensioni in argomento sono state identificate con un codice specifico. Il campo “tipo beneficio” del folder “Maggiorazione/Benefici” della procedura nuova IVS viene valorizzato come “PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102” memorizzato con il codice “18” nei campi in GP1AV61 e GP2PBBPAR del database.
L’Istituto precisa che, le procedure sono state aggiornate per gestire l’incumulabilità con i redditi da lavoro. La pensione con almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione in argomento e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Pertanto, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
La data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia viene registrata nel campo GP1AF06N. Nel caso di liquidazione in modalità manuale, la scadenza incumulabilità deve essere inserita a cura dell’operatore.
Infine, per espressa previsione normativa i requisiti di almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva devono essere maturati nell’anno 2022. Dunque, qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom “pensione anticipata quota 102” (0001- 0001- 0185) e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata quota 100, gli operatori avranno cura di interpellare l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.
Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore dovrà caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato “pensione anticipata quota 100” (0001-0001- 0174) con la stessa data della domanda “pensione anticipata quota 102” presentata dall’utente o dal patronato.