Somministrazione a tempo determinato oltre il limite di 24 mesi
16 MAG 2022 – Nella seduta del 12 maggio 2022 il Senato ha votato la fiducia alla legge di conversione del cd. Decreto Ucraina-bis (DL n. 21/2022). Nel testo licenziato dal Senato, tra l’altro, è prevista la proroga al 30 giugno 2024 della possibilità di somministrazione a tempo determinato dello stesso lavoratore per periodi superiori a 24 mesi presso la medesima ditta utilizzatrice.
In materia di somministrazione di lavoro, l’articolo 31 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Quest’ultima disposizione costituisce una deroga, per la quale è prevista espressamente un’efficacia temporale. In origine, l’efficacia era prevista fino al 31 dicembre 2021, ma è stata prorogata più volte fino al 31 dicembre 2022.
Con la Legge di conversione del cd. Decreto Ucraina-bis il termine di applicazione della suddetta deroga è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2024.
Pertanto, fino alla predetta data (30 giugno 2024) le agenzie di somministrazione possono continuare a stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato con l’impresa utilizzatrice, impiegando lo stesso lavoratore somministrato per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
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