26 MAG 2022 L’Agenzia delle entrate, con la risposta 25 maggio 2022, n. 296, ribadisce che l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia.
Presupposto dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, non è la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità, quindi, l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia. (articolo 28 del TUS<)
Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell’eredità, l’esistenza dei soggetti chiamati all’eredità comporta per gli stessi l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.
Quanto all’obbligo di versamento dell’imposta, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. (articolo 36 del TUS)
Con riferimento agli obblighi di pagamento da parte degli eredi, si rappresenta che qualora all’esito del giudizio in corso risultino eredi soggetti diversi da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione, in veste di chiamati all’eredità, e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il rimborso, dell’imposta illegittimamente pagata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati (art. 42 del TUS).