Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (CASSAZIONE – ordinanza 11 marzo 2026 n. 5469)
Il caso Nella specie, il Tribunale di primo grado aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento di un lavoratore irrogato dalla società per giustificato motivo oggettivo. In appello, i Giudici accoglievano il reclamo proposto dal medesimo lavoratore contro la sentenza di primo grado e, per l’effe… IQ Notizie Read More

