Le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, il quale è titolare di un diritto soggettivo pieno, non subordinato al consenso datoriale e non comprimibile mediante scelte organizzative unilaterali dell’azienda (INL – nota 05 maggio 2026 n. 950)
Sotto il profilo oggettivo, il congedo straordinario di cui all’ art. 42, comma 5, DLgs n. 151/2001 si configura come una sospensione del rapporto di lavoro, fruibile in modo continuativo o frazionato su base giornaliera, entro il limite massimo complessivo di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavo… IQ Notizie Read More

